Conto termico

Ciò che sinteticamente viene denominato “Conto Termico” è il Decreto Ministeriale 28/12/12 ed è il documento che, fra i tanti argomenti toccati, regolamenta anche l’accesso agli incentivi legati all’acquisto di un generatore alimentato a biomassa.

L’incentivo dettato dal decreto del quale si da conto in questa informativa non è da confondersi con i meccanismi di detrazione fiscale già attivi e non cumulabili a quanto di seguito accennato: il Conto Termico semplicemente definisce l’entità di un bonifico che l’avente diritto riceve annualmente e per i due anni successivi all’acquisto. 

Come espressamente riportato nel decreto all’art. 4, comma 2, lettera b, è bene sottolineare in premessa che l’accesso agli incentivi viene concesso solo in caso di 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale […] con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa

I generatori di calore alimentati a biomassa possono essere installati anche in sostituzione di impianti di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti.

All’art. 6, comma 4 viene concesso spazio anche alle nuove installazioni, ma con specifici indirizzi:

“Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa […]”

E’ chiaro dunque che, fatte salve alcune eccezioni delle quali si è dato e si darà nel seguito conto, la prima chiave di accesso agli incentivi è la necessità che il nuovo generatore di calore alimentato a biomassa venga installato in sostituzione di un generatore precedentemente funzionante. 

Puntualizzato questo primo e decisivo aspetto, il Decreto nel suo II Allegato stabilisce i filtri successivi per l’accesso all’incentivo.

Innanzitutto l’installazione a biomassa incentivata deve prevedere la sostituzione di generatori alimentati a biomassaa gasolio, a carbone o ad olio combustibile.

Solo per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale (per il settore agricolo il riferimento è il Decreto Legislativo 18 Maggio 2011, n° 228), è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL congeneratori di calore alimentati a biomassa che abbiano un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5 (sul coefficiente premiante si tornerà nel seguito).

I generatori subentranti è necessario che questi presentino le seguenti caratteristiche:

  1. Certificazione rilasciata da terzi che attesti la conformità alle normative tecniche di riferimento;
  2. Rendimento superiore a soglie diverse per tipologia di prodotto;
  3. Emissioni di CO e PPBTnon superiori a limiti diversi per tipologia di prodotto.

L’incentivo, è bene chiarirlo, non è commisurato alle spese sostenute in sede di installazione (voci di costo delle quali comunque il beneficiario dovrà rendere conto nella compilazione del fascicolo al fine di garantire, ad esempio, i requisiti richiesti su installazione e qualità del pellet utilizzato), ma è una quota di denaro che viene commisurata ai seguenti fattori:

  1. Potenza utile installata;
  2. Zona climatica caratteristica della località interessata dall’installazione (da A a F, secondo il DPR 412/93 e successive modificazioni);
  3. Emissioni di CO (Monossido di Carbonio) e PPBT(Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile).

La potenza installata e la zona climatica che ospita l’installazione stessa quantificano un incentivo minimo secondo formule matematiche diversificate per tecnologia, ma non per logica: in generale, maggiore è la potenza installata (che deve ovviamente essere commisurata alle esigenze dell’abitazione) e più fredda è la zona climatica, maggiore è l’incentivo al quale si ha diritto.
Alla quantità delle emissioni di PPBT viene legato poi un coefficiente premiante (Ce) che permette all’incentivo “base” di essere maggiorato fino al 50%: per le emissioni massime concesse dal decreto, quindi per i valori massimi di accesso alla procedura di incentivazione, questo coefficiente è pari ad 1, mentre per generatori particolarmente virtuosi, tale valore può salire fino al valore di 1.5 aumentando la quota concessa come beneficio.

Nota
Il testo riportato non è da ritenersi in alcun modo esaustivo alla comprensione dell’argomento trattato: a tal proposito si invita alla consultazione della pagina dedicata appositamente al Conto Termico dal GSE - Gestore dei Servizi Energetici – ente unico delegato alla raccolta e al giudizio delle richieste di accesso alla procedura ivi minuziosamente descritta.

Si invita alla lettura degli allegati consultabili dai link presenti in questa pagina.